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Le scadenze del decreto BIM

Ricordiamo che l’articolo 6 del decreto, entrato in vigore a dicembre 2017 definisce le seguenti scadenze temporali relative all’obbligatorietà del BIM:

  • dal 1° gennaio 2019 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro;
  • dal 1° gennaio 2020 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro;
  • dal 1° gennaio 2021 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
  • dal 1° gennaio 2022 per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’art.35 del Codice dei contratti pubblici;
  • dal 1° gennaio 2023 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro;
  • dal 1° gennaio 2025 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro.

In pratica, se dal gennaio 2025 tutte le opere pubbliche dovranno essere appaltate in modalità BIM, già dal 1° gennaio 2020 l’obbligo sarà vigente per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro.

Cos’è il BIM?

BIM è l’acronimo di “Building Information Modeling” ovvero Modello di Informazioni di un Edificio.

Il NIBS (National Institutes of Building Science) definisce il BIM come la “rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto”.

Il BIM non è uno strumento, ma un metodo che utilizza un modello parametrico contenente tutte le informazioni che riguardano l’intero ciclo di vita di un’opera, dal progetto alla costruzione, fino alla sua demolizione e dismissione.

Con il BIM è possibile creare un modello informativo – dinamico, interdisciplinare, condiviso e in continua evoluzione – che contiene dati su geometria, materiali, struttura portante, caratteristiche termiche e prestazioni energetiche, impianti, costi, sicurezza, manutenzione, ciclo di vita, demolizione, dismissione.

ALLA BASE DEL BIM CI SONO:

  • la collaborazione tra le diverse figure interessate nelle diverse fasi del ciclo di vita di una struttura
  • la condivisione digitale dei dati e l’interoperabilità mediante formati aperti (OpenBIM)

L’OpenBIM è un approccio cooperativo alla progettazione, alla realizzazione, al funzionamento e alla manutenzione di edifici in base a standard, formati e flussi di lavoro “aperti”, che consentono ai soggetti coinvolti in un progetto di condividere i dati con qualsiasi software BIM compatibile.

  • L’UTILIZZO DI UN BIM CONSENTE NOTEVOLI VANTAGGI CHE SI TRADUCONO IN:
  1. Risparmio di tempo e costi: il progettista non dovrà più disegnare una quantità spropositata di linee, polilinee e forme geometriche varie (che portano via molto tempo), ma dovrà semplicemente inserire oggetti dotati di specifiche proprietà ed informazioni di vario genere (materiali, costi, capacità termiche, manutenzione, etc.)
  2. Riduzione degli errori: piante, prospetti e sezioni sono semplici viste differenti dello stesso oggetto. Una qualsiasi modifica al modello BIM si ripercuote su tutte le viste/grafici generati
  3. Maggiore  semplicità: risulta semplice generare modelli anche molto complessi. Il tecnico sarà in grado di progettare opere che prima neanche avrebbe immaginato utilizzando un CAD.
Le scadenze del decreto BIM

BIMintour2020

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